Avv. Cristina Alessandra
Avv. Cristina Alessandra
In allegato trovate il modello organizzativo e di controllo e il codice di condotta.
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Aspetti Legislativi Art. 33, comma 6, del D.Lgs. 36/2021 Sono introdotte disposizioni specifiche a tutela della salute e della sicurezza dei minori che svolgono attività sportiva, inclusi appositi adempimenti e obblighi, anche informativi, da parte delle società e associazioni sportive, tra cui la designazione di un responsabile della protezione dei minori, allo scopo, tra l'altro, della lotta ad ogni tipo di abuso e di violenza su di essi e della protezione dell'integrità fisica e morale dei giovani sportivi. Art. 16, comma 1, del D.Lgs. 39/2021 Le Federazioni sportive nazionali, le Discipline sportive associate, gli Enti di promozione sportiva e le Associazioni benemerite, sentito il parere del CONI, devono redigere, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le linee guida per la predisposizione dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione prevista dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 o per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale. Aspetti Legislativi Termini nomina Safeguarding Officer Originariamente (delibera del C.O.N.I. n. 255 del 25 luglio 2023), il termine per la nomina del Responsabile era stato fissato al 1° luglio u.s. ed è poi stato rinviato al 31 dicembre 2024 (delibera del C.O.N.I. n. 159/89 del 28 giugno 2024). Quanto alla durata della carica, gli Enti sono liberi nella determinazione della misura nonché nella definizione delle cause di decadenza e di quelle di revoca del Responsabile, pur tenendo comunque conto di quanto specificatamente indicato/suggerito dai rispettivi Enti di Affiliazione. L’Osservatorio Permanente del CONI per le politiche di safeguarding Con la delibera del C.O.N.I., n. 255 del 25 luglio 2023, è stato adottato il Modello di Regolamento per la prevenzione e il contrasto ad abusi, violenze e discriminazioni sui tesserati (Regolamento Safeguarding) ed è stato istituito l’Osservatorio Permanente del CONI per le Politiche di Safeguarding con le seguenti funzioni: a) Emana, curandone l’osservanza, i principi per le Linee Guida finalizzate alla predisposizione dei modelli organizzativi e di controllo dell’attività sportiva e dei codici di condotta a tutela dei minori, nonché i relativi aggiornamenti da trasmettere alle federazioni sportive nazionali, alle Discipline sportive associate, agli Enti di promozione sportiva e alle Associazioni benemerite; b) Formula raccomandazioni in favore della Giunta Nazionale del CONI sui pareri resi ai sensi dell’art. 16, comma 1 del d. Lgs. 39/2021; c) Formula raccomandazioni sulle iniziative e sulle politiche di safeguarding dell’Ente al fine di prevenire qualsivoglia fenomeno di abuso, molestia, violenza di genere e ogni altra condizione di discriminazione, anche ai sensi degli artt. 33 del D.Lgs. 36/2021 e 16 del D.Lgs. 39/2021; d) Favorisce il coordinamento per la corretta attuazione degli artt. 33 del D.Lgs. 36/2021 e 16 del D.Lgs. 39/2021 da parte delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva e delle Associazioni benemerite; e) Predispone e trasmette alla Giunta Nazionale del CONI una Relazione annuale sulle politiche di safeguarding; f) Conduce studi e ricerche in materia, anche in collaborazione con istituzioni accademiche; g) Svolge ogni altra funzione attribuitagli dalla Giunta Nazionale del CONI. Aspetti Legislativi Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ed Enti Sportivi L’art. 25-quaterdecies del D.Lgs. 231/2001 che ha esteso agli enti la responsabilità per gli illeciti di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco e di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati, costituisce il punto di contatto tra il Modello di Organizzazione Gestione e Controllo e gli enti sportivi. Il quarto comma dell'art. 16 del D.lgs. 39/2021 prevede esplicitamente che le Associazioni e Società Sportive dilettantistiche e le Società Sportive professionistiche che si sono già dotate di un Modello Organizzativo e di Gestione ai sensi del D. Lgs. 231/2001 dovranno integrarlo secondo quanto previsto dall'art. 16 stesso. Il Modello di Organizzazione Gestione e Controllo può, pertanto, essere un punto di partenza per la predisposizione dei Modelli previsti dal D.Lgs. 39/2021, i quali hanno carattere obbligatorio, con la conseguenza che la mancata adozione dovrà essere sanzionata in via disciplinare dalle singole Federazioni. Termine adozione Modelli La proroga di cui alla delibera del C.O.N.I., n. 255 del 25 luglio 2023, inerente alla nomina del Safeguarding Officer, non ha tuttavia riguardato anche l’adozione dei Modelli e Codici di Condotta Safeguarding: il dies a quo per il calcolo del termine di 12 mesi coincide, infatti, ancora con la data di comunicazione delle Linee Guida da parte dell’Ente di affiliazione; termine che corrisponde, nella maggior parte dei casi, al 31 agosto u.s. La previsione di due termini diversi (estate 2024 per l’adozione dei Modelli e Codici di Condotta /31 dicembre 2024 per la nomina del Responsabile) rappresenta una criticità. Aspetti Legislativi Trasparenza e Pubblicità I modelli Organizzativi e di controllo dell’attività sportiva ed i codici di condotta, nonché la nomina del responsabile devono essere: Pubblicati sull’home page dell’affiliata; Affissi nella sede della medesima; Comunicati al garante dell’affiliante per la tutela dei tesserati dagli abusi e dai contesti discriminatori. Aree sensibili e responsabilità penali Criminalità in ambito sportivo Frodi sportive e scommesse Riciclaggio e reati tributari Corruzione tra privati Organizzazione di manifestazioni sportive Violenza di genere, nei confronti di minori, molestie e discriminazione C.D. plusvalenze incrociate Sponsorizzazione e pubblicità Incarichi e consulenze; Rapporti con la Pubblica Amministrazione o con Comitati e Federazioni; Corruzione di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio o corruzione tra privati Reati concernenti gli aspetti fiscali e tributari nella gestione della società Rimedi per la gestione del rischio penale Adozione modello organizzativo e linee guida di riferimento Nomina organismo di vigilanza (inserire figure professionali multidisciplinari) Codice etico e di condotta Assunzione di personale dirigente qualificato e competente Applicazione del nuovo sistema di segnalazione cd. Whistleblowing Monitoraggio del fenomeno del cd pantouflage Organizzazione delle attività con la diligenza del “buon padre di famiglia” Ruolo e competenze Definizione di Safeguarding: È un termine anglosassone, che letteralmente si traduce in "Salvaguardia", ovvero si intende l'insieme di procedure e pratiche volte a garantire che tutti coloro che frequentano ASD e SSD, a partire dai minorenni, ma non solo, abbiano minor possibilità di subire violenze, abusi o discriminazioni. Le sue funzioni e responsabilità, nonché i requisiti e le procedure per la nomina, sono disciplinati da modelli organizzativi (MOG) che ogni sodalizio sportivo ha l’obbligo di predisporre. Compiti del Safeguarding Officer: Con delibera n. 255 del 25 luglio 2023, il C.O.N.I. ha stabilito che le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate, gli Enti di Promozione Sportiva e le Associazioni Benemerite, individuino, anche istituendo apposito organo federale, il Responsabile delle politiche di Safeguarding, con il compito di: a. Vigilare sull’adozione, da parte delle Associazioni e delle Società sportive affiliate, dei modelli organizzativi e di controllo dell’attività sportiva nonché dei codici di condotta di cui all’art. 33 comma 6 del D.Lgs. 36/2021, sul loro aggiornamento e sulla loro osservanza; b. Adottare “altresì le opportune iniziative per prevenire e contrastare ogni forma di abuso, violenza e discriminazione”; c. Segnalare “agli organi di competenza eventuali condotte rilevanti”. Chi può essere nominato Secondo i principi fondamentali per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione redatti dal C.O.N.I., i modelli di gestione “stabiliscono altresì funzioni, responsabilità nonché requisiti e procedure per la nomina del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni di cui alla delibera della Giunta Nazionale del CONI del 25 luglio 2023, n. 255 e ne garantiscono la competenza, nonché l’autonomia e l’indipendenza anche rispetto all’organizzazione sociale”, senza null’altro specificare. Stando all’interpretazione maggiormente condivisa, e purché siano rispettate tutte e tre le condizioni, il Responsabile Safeguarding può essere sia un soggetto interno, che esterno all’organizzazione sportiva (ad es. un consulente incaricato). Ruolo e competenze Ulteriori requisiti Ulteriori requisiti per la nomina del Responsabile Safeguarding si possono ricercare nelle Linee Guida e nei Regolamenti pubblicati dai rispettivi Enti di affiliazione, alcuni dei quali hanno messo a disposizione delle proprie affiliate delle “bozze” di Modelli e Codici di Condotta per la prevenzione di abusi, violenze e discriminazioni, in cui si può trovare un paragrafo dedicato alla specifica figura del Responsabile, ove, generalmente, viene richiesto che la stessa sia: a selezionata tra soggetti di comprovata moralità e competenza; b. non abbia pendenze o sia stato condannato (anche in via non definitiva) per i reati contro la personalità individuale, l’eguaglianza e la libertà personale indicati dall’art. 16 del d.lgs. 39/2021; c. non abbia avuto comportamenti che possano, anche astrattamente, essere considerati lesivi delle norme e dei principi stabiliti dal d.lgs. 198/2006 (c.d. “codice delle pari opportunità”). La scelta tra un responsabile interno o esterno al sodalizio sportivo – vantaggi 1.Responsabile esterno al sodalizio a. Assenza di conflitti di interesse ed influenze da pressioni interne all’ente; b. Maggiore imparzialità garantita da decisioni e valutazioni più obiettive; c. Maggiore credibilità e fiducia da parte dei tesserati che potrebbero sentirsi più sicuri ed a loro agio nel segnalare abusi, sapendo che la gestione sarà affidata a soggetto terzo; d. Riduzione del “rischio legale” tenuto conto che un esperto esterno abbasserebbe la probabilità di errori procedurali inseriti nel modello. 2. Responsabile interno al sodalizio a. Maggiore conoscenza del contesto sportivo e dell’ambiente; b. Possibilità di integrare il proprio ruolo con altre funzioni strategiche; c. Maggiore celerità di azione non dovendosi coordinare con altri soggetti; d. Maggiore controllo attraverso indubbio presidio costante e quotidiano all’interno del sodalizio; e. Maggiore continuità nella gestione; f. Riduzione dei costi. Ruolo e competenze Responsabilità del Safeguarding Officer 1. 2. Responsabilità di natura civilistica per inadempimento contrattuale in caso di eventuali omissioni o errori nello svolgimento dei compiti assegnati al Responsabile interno in forza di uno specifico incarico affidatogli; Responsabilità di natura extracontrattuale se l’omissione o l’azione del Responsabile genera un danno a terzi con conseguenze risarcitorie, anche di non lieve entità; Responsabilità di natura penale per: 3. a. Concorso omissivo per reato commesso da altri, rappresentato dalla posizione di garanzia che tale figura riveste, e nel conseguente obbligo di segnalazione alle autorità competenti (art. 40 c.p.); b. Reato colposo nel caso in cui la mancata adozione delle misure di prevenzione previste possa contribuire casualmente al verificarsi di abusi e violenze. Responsabilità del sodalizio sportivo Può sussistere in caso di negligenze o colpe del Responsabile interno per omessa vigilanza, o per non avere garantito il rispetto della sicurezza ed il rispetto della dignità dei propri tesserati con conseguenti sanzioni in ambito sia ordinario che sportivo per illecito disciplinare. Safeguarding officer e casellario È, inoltre, necessario richiedere al Responsabile la presentazione del certificato penale del casellario giudiziale (c.d. “certificato antipedofilia”), per garantire la sicurezza dei minori. Al riguardo, l’art. 33, co. 7, del D. Lgs. 36/2021 prevede che: “Ai minori che praticano attività sportiva si applica quanto previsto dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 39, recante attuazione della direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile”. Ciò comporta che, anche nel caso di minori che praticano attività sportiva, il soggetto che intende impiegare il lavoratore ha l’obbligo di chiedere il certificato del casellario, pena sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 10.000 a euro 15.000. Ruolo e competenze Sanzioni per la mancata nomina del Safeguarding officer Il “Regolamento Safeguarding”, adottato con la delibera del C.O.N.I. n. 255 del 25 luglio 2023, dispone espressamente che le violazioni in materia di safeguarding policies (tra le quali rientra anche la mancata nomina o il ritardo nella stessa) “costituiscano violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza ai sensi del Regolamento di giustizia”. Non sono previste sanzioni specifiche. Tuttavia, la mancata nomina del responsabile Safeguarding costituisce una violazione degli obblighi normativi e delle prescrizioni del CONI; ciò comporta l’applicazione delle sanzioni disciplinari previste dai Regolamenti delle FSN/DSA/EPS di riferimento. Laddove poi, nelle more dell’individuazione, vengano commessi gravi illeciti, si potrebbe incorrere in responsabilità penale per condotta omissiva. La Federazione Sportiva Internazionale Una federazione sportiva internazionale è quella federazione sportiva che governa, a livello internazionale, l’attività di un determinato sport (es. FIFA per il Calcio o FIA per l’automobilismo). Ruolo e competenze Lo SPOC (single Point of contract of integrity): definizione e compiti Lo SPOC (Single Points of Contact for Integrity) è un soggetto nominato da una Federazione Sportiva Nazionale con il compito di adeguare la normativa interna con quella della Federazione Internazionale di riferimento in materia di integrità, in senso ampio, dello sport. Sono molte le Federazioni Sportive Internazionali (FSI) – tra cui la FIBA (pallacanestro) e la CEV (pallavolo) – che hanno aderito al progetto dell’Unione Europea volto a preservare e promuovere equità, rispetto e fair play nel mondo dello sport attraverso la cooperazione tra tutti i soggetti dell’ordinamento. La figura dello SPOC ha tanti punti di contatto con il Safeguarding Officer. Si tratta di due soggetti responsabili a livello Federale – e, pertanto, nazionale – di contrastare e prevenire delle situazioni che possano compromettere i principi fondamentali ed i valori essenziali dello sport, quelli dell’integrità, dell’uguaglianza, della leale competizione e del rispetto. Differenza tra le due figure possono essere rinvenute nell’ambito di competenza: -il ruolo del Safeguarding Officer si limita ai confini nazionali, -lo SPOC ha il compito di collaborare e fare da raccordo tra la Federazione Sportiva Italiana e quella di riferimento a livello internazionale; inoltre, quest’ultimo ha un campo operativo ben più ampio rispetto al Safeguarding Officer, in quanto le condotte per lui rilevanti non si limitano alla “salvaguardia” da circostanze di violenze, abusi e discriminazioni, potendo operare anche nei campi – altrettanto complessi – della manipolazione dei risultati, delle scommesse da parte di tesserati, del match fixing, del conflitto d’interessi, ecc. Lo SPOC avrà il dovere di adottare le linee guida ed il codice etico secondo i principi e le regole delineati dalla FSI (federazione sportiva internazionale), di vigilare sul rispetto di tali impostazioni ed infine di implementare una piattaforma nazionale per le segnalazioni e cooperare con le autorità inquirenti in caso di violazioni. Aspetti psicologici Definizione di maltrattamento e abuso contro minorenni L'OMS definisce il maltrattamento sui minori come "tutte le forme di abuso fisico e/o emotivo, abuso sessuale, negligenza o trattamento negligente, o sfruttamento commerciale o di altro tipo, con conseguente danno effettivo o potenziale alla salute, alla sopravvivenza, allo sviluppo o alla dignità del bambino, nel contesto di un rapporto di responsabilità, fiducia o potere”. Alla base delle relazioni adulto-minore vi è sempre una disparità di potere, motivo per il quale i più piccoli sono in situazione di maggiore vulnerabilità rispetto al rischio di abusi. Le caratteristiche uniche dell'ambiente sportivo, compresi il "rapporto allenatore-atleta, l'intensità della pratica sportiva in giovane età, le esigenze della competizione, il tempo trascorso sul campo o nelle palestre, le procedure di reclutamento dei giovani atleti e la distanza da casa o dall'ambiente scolastico” (Fortier, Parent e Lessard, 2019) possono rappresentare dei fattori di rischio, in considerazione della forte influenza che un allenatore sportivo può avere sul minore. La violenza è un concetto complesso Le concezioni tradizionali o minimaliste si concentrano sulla forza fisica, ma sono criticate perché non tengono conto "dei contesti più ampi delle relazioni sociali in cui si verifica la violenza, dei danni non fisici (soprattutto psicologici) e della possibilità di esiti violenti non consapevolmente voluti". Le forme in cui la violenza si manifesta possono essere visibili o insidiose, difficili da percepire o riconoscere come tali, sia da parte dell'individuo che manifesta il comportamento sia da parte di chi lo subisce. L'impatto dei comportamenti violenti sui minori non dipende solo dalla forma che il comportamento assume, ma da una serie di fattori contestuali e personali che possono aggravarne le conseguenze. Poiché esistono molti comportamenti che vengono percepiti come "non violenti", addirittura "affettuosi" (carezze, baci, abbracci), ma che in alcuni casi possono configurare vere e proprie forme di abuso perpetrate approfittando della fiducia che il minorenne ripone nell’adulto di riferimento, quindi anche nel tecnico o coach, piuttosto che azioni chiaramente e apertamente riconosciute come violente, i termini abuso, sfruttamento e/o maltrattamento sono utilizzati per riferirsi a tutti quei comportamenti e gesti comunque traumatici, dannosi o inappropriati verso minori. Aspetti psicologici Definizione di maltrattamento e abuso contro minorenni La più intensa e forse più ricorrente condotta potenzialmente rilevante ai fini penali, che si registra in ambito sportivo, è quella della violenza: in primo luogo, la violenza realizzata tra gli stessi atleti; secondariamente quella che si sviluppa tra i tifosi o tra questi e l’esterno; infine, quella che si rivolge contro gli arbitri, i giocatori o i dirigenti. Seguendo un’impostazione più sistematica, si potrebbe parlare di violenza nello sport (o tra gli stessi atleti) e di violenza che nasce in occasione di manifestazioni sportive. I principi fondamentali e la delibera del CONI del 2023 “Principi fondamentali per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e Discriminazione” (“Principi fondamentali”), approvato dalla Giunta Nazionale, delibera n. 255 del 25 luglio 2023: quali sono le fattispecie? Nel documento sono definite, all’art. 3, le fattispecie di abuso, violenza e discriminazione: a. abuso psicologico; b. abuso fisico; c. molestia sessuale; d. abuso sessuale; e. negligenza; f. incuria; g. abuso di matrice religiosa; h. bullismo e cyberbullismo; i. comportamenti discriminatori. Aspetti psicologici Definizioni: “abuso psicologico”: qualunque atto indesiderato, tra cui la mancanza di rispetto, il confinamento, la sopraffazione, l’isolamento o qualsiasi altro trattamento che possa incidere sul senso di identità, dignità e autostima, ovvero tale da intimidire, turbare o alterare la serenità del tesserato, anche se perpetrato attraverso l’utilizzo di strumenti digitali. “abuso fisico”: qualunque condotta consumata o tentata (pugni, percosse, soffocamento, schiaffi, calci o lancio di oggetti), in grado in senso reale o potenziale di procurare direttamente o indirettamente danno alla salute, trauma, lesioni fisiche o che danneggi lo sviluppo psico fisico del minore tanto da compromettergli una sana e serena crescita. “molestia sessuale”: qualunque atto o comportamento indesiderato e non gradito di natura sessuale, sia esso verbale, non verbale o fisico che comporti una grave noia, fastidio o disturbo. Tali atti o comportamenti possono anche consistere nell’assumere un linguaggio del corpo inappropriato, nel rivolgere osservazioni o allusioni sessualmente esplicite, nonché richieste indesiderate o non gradite aventi connotazione sessuale, ovvero telefonate, messaggi, lettere od ogni altra forma di comunicazione a contenuto sessuale, anche con effetto intimidatorio, degradante o umiliante. “abuso sessuale”: qualsiasi comportamento o condotta avente connotazione sessuale, senza contatto, o con contatto e considerata non desiderata, o il cui consenso è costretto, manipolato, non dato o negato. Può consistere anche nel costringere un tesserato a porre in essere condotte sessuali inappropriate o indesiderate, o nell’osservare il tesserato in condizioni e contesti non appropriati. Può avvenire con contatto fisico (baci, palpeggiamenti e contatti in zone erogene, toccare gli organi genitali ecc.) o senza contatto fisico e anche on line (commenti osceni o a sfondo sessuale, comportamenti inappropriati di natura allusiva e lasciva, carpire/condividere immagini a sfondo sessuale ecc.). “negligenza”: può consistere nel persistente e sistematico disinteresse, ovvero trascuratezza, dei bisogni fisici e/o psicologici il mancato intervento di un dirigente, tecnico o qualsiasi tesserato, anche in ragione dei doveri che derivano dal suo ruolo, il quale, presa conoscenza di uno degli eventi, o comportamento, o condotta, o atto di cui al presente documento, omette di intervenire causando un danno, permettendo che venga causato un danno o creando un pericolo imminente di danno. Aspetti psicologici Definizioni: “incuria”: la mancata soddisfazione delle necessita fondamentali a livello fisico, medico, educativo ed emotivo. “abuso di matrice religiosa”: l’impedimento, il condizionamento o la limitazione del diritto di professare liberamente la propria fede religiosa e di esercitarne in privato o in pubblico il culto purché non si tratti di riti contrari al buon costume. “bullismo, cyberbullismo”: qualsiasi comportamento offensivo e/o aggressivo che un singolo individuo o più soggetti possono mettere in atto, personalmente, attraverso i social network o altri strumenti di comunicazione, sia in maniera isolata, sia ripetutamente nel corso del tempo, ai danni di uno o più tesserati con lo scopo di esercitare un potere o un dominio sul tesserato. Possono consistere in comportamenti di prevaricazione e sopraffazione ripetuti e atti ad intimidire o turbare un tesserato che determinano una condizione di disagio, insicurezza, paura, esclusione o isolamento (tra cui umiliazioni, critiche riguardanti l’aspetto fisico, minacce verbali, anche in relazione alla performance sportiva, diffusione di notizie infondate, minacce di ripercussioni fisiche o di danneggiamento di oggetti posseduti dalla vittima). “comportamenti discriminatori”: qualsiasi comportamento finalizzato a conseguire un effetto discriminatorio basato su etnia, colore, caratteristiche fisiche, genere, status social-economico, prestazioni sportive e capacità atletiche, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale. La violenza e gli abusi: riconoscerli e gestirli Le varie forme di violenza e abusi (fisici, psicologici o sessuali) commessi nei confronti delle persone di minore età non risparmiano il contesto sportivo. È un ambito nel quale l’incontro tra un grandissimo numero di giovani atlete e atleti e i loro allenatori e tecnici avviene quotidianamente. È necessario che vengano messe in atto azioni per assicurare la fruizione dell’attività sportiva e dei suoi benefici in un contesto protetto e tutelante. Vanno definite e adottate una serie di misure che garantiscano la protezione, il sostegno, la cura e il benessere globale di ogni giovane atleta. Aspetti psicologici Le strategie difensive La contestazione dell’attendibilità delle persone offese; L’invocazione della mancata percezione dell’offensività delle condotte e del fraintendimento di condotte innocenti - contestazione relativa alla mancata percezione dell’offensività dell’abuso da parte delle vittime e le accuse di fraintendimento di comportamenti legittimi, vuoi per la valenza didattica, vuoi perché riconducili alla “cultura sportiva”; La minimizzazione delle condotte sessualmente connotate, specie se rientranti nella c.d. “fascia bassa” degli atti (es. palpeggiamenti); L’invocazione di uno sconto di pena: basato sulla scarsa invasività delle condotte, sulla mancata percezione degli abusi da parte delle giovani vittime e sull’assenza di un conclamato danno psichico Fra gli argomenti a sostegno della contestazione, spicca la sussistenza di una “relazione amorosa” fra la persona offesa e il soggetto agente, la quale implicherebbe il consenso della vittima. Talvolta viene invocata la propria buona reputazione e la propria consolidata esperienza nel settore come titolo di garanzia della correttezza del loro agire. Contesto operativo Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (Convention on the Rights of the Child - CRC), approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989 e ratificata dall'Italia il 27 maggio 1991 con la Legge n. 176. 1. 2. 3. 4. I quattro principi fondamentali della Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza: Non discriminazione (art. 2): i diritti sanciti dalla Convenzione devono essere garantiti a tutti i minorenni, senza distinzione di razza, sesso, lingua, religione, opinione del bambino/adolescente o dei genitori. Superiore interesse (art. 3): in ogni legge, provvedimento, iniziativa pubblica o privata e in ogni situazione problematica, l'interesse del bambino/adolescente deve avere la priorità. Diritto alla vita, alla sopravvivenza e allo sviluppo del bambino e dell'adolescente (art. 6): gli Stati devono impegnare il massimo delle risorse disponibili per tutelare la vita e il sano sviluppo dei bambini, anche tramite la cooperazione internazionale. Ascolto delle opinioni del minore (art. 12): prevede il diritto dei bambini a essere ascoltati in tutti i processi decisionali che li riguardano, e il corrispondente dovere, per gli adulti, di tenerne in adeguata considerazione le opinioni. Contesto operativo AGIA – Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza L’Autorità agisce per promuovere l’attuazione della Convenzione e degli altri strumenti internazionali in materia. Numerosi progetti sono finalizzati, in particolare, ad assicurare la conoscenza da parte dei bambini e dei ragazzi dei propri diritti e la consapevolezza di esserne pienamente titolari. Per le diverse attività realizzate, l’Autorità garante collabora costantemente con le reti internazionali dei garanti delle persone di minore età, con i garanti regionali e delle province autonome, con le organizzazioni e gli istituti internazionali di tutela e di promozione dei diritti dei minorenni e le organizzazioni no profit, nonché in specifici ambiti di interesse, come ad esempio lo sport. Lo scambio con soggetti diversi permette all’Autorità di sviluppare proposte al passo con i tempi e le necessità dei ragazzi. Nella stessa ottica di collaborazione, l’Autorità segnala al Governo, alle Regioni o agli enti interessati, negli ambiti di rispettiva competenza, le iniziative opportune per assicurare la piena promozione e tutela dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. Un’altra azione fondamentale è inoltre portata avanti attraverso pareri, osservazioni e proposte che le permettono di influenzare le istituzioni e gli organismi che intervengono direttamente o indirettamente nell’ambito della tutela e della promozione dei diritti delle persone di minore età. L’Autorità assicura forme idonee di consultazione, comprese quelle delle persone di minore età e quelle delle associazioni familiari, mettendo a disposizione le proprie competenze e la propria professionalità. In un simile contesto di collaborazioni l’Autorità esercita le proprie competenze nel rispetto del principio di sussidiarietà e presenta alle Camere, annualmente, una relazione sull’attività svolta. Contesto operativo L’importanza della formazione continua nello sport, nella prevenzione e nel contrasto degli abusi – il ruolo della Scuola dello Sport di Sport e Salute La Convenzione di Istanbul (2011), promossa dal Consiglio d'Europa, evidenzia l’importanza di integrare l'educazione alla parità di genere nei curricula scolastici e nelle attività extrascolastiche, come lo sport. Le politiche educative devono favorire la creazione di ambienti che promuovano il rispetto e l'uguaglianza tra i sessi, e che combattono ogni forma di violenza (Council of Europe, 2011). Investire nella formazione degli allenatori, nel supporto alle politiche inclusive e nell’educazione alla parità di genere rappresenta una strada fondamentale per costruire una società più equa (Casolo, Mari, & Molinari, 2018) e per prevenire la violenza. La Scuola dello Sport è, in ambito formativo, il punto di riferimento delle Direzioni tecniche e dei Centri studi delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive associate. Per rispondere alle attuali sfide sociali e sportive e guardare verso orizzonti sempre più ampi la Scuola dello Sport di oggi, deve essere aperta al mondo, disponibile al confronto, con l’obiettivo della propria continua affermazione come Centro di Alta Formazione. In questo percorso di rinnovamento, l’apertura al mondo universitario e all’internazionalizzazione è uno degli assi strategici della politica di sviluppo. Contesto operativo Bozze di modelli organizzativi e di controllo dell’attività sportiva relativi alla nomina del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni –